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Statuto

STATUTO dell’ASSOCIAZIONE socio-culturale “LA PAGODA” APS

PARTE GENERALE (Articoli da 1 a 4)

Articolo 1 L’Associazione denominata “LA PAGODA”, costituitasi in forma di ONLUS il 18 marzo 2008 prot. n. 19073 del 6 maggio 2008, adotterà con il presente Statuto la denominazione LA PAGODA  APS ai sensi del DLGS 117/2017.

In attesa dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l’Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all’anagrafe regionale delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.

Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo Settore.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l’Associazione:

a)              svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all’art. 10, c.1, lett. a), nn. ) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b)             continua ad utilizzare la denominazione di Associazione La Pagoda ONLUS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l’Associazione assume denominazione di cui all’art. 1 del presente statuto;

c)             osserva i limiti previsti dall’art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997, nel caso che sia prevista una retribuzione;

d)             in caso di scioglimento prima del termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 2 L’Associazione ha sede legale in Località Quercia Grossa, 33 – Pieve a Socana – 52016 Castel Focognano (AR)

Articolo 3  L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a)      Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e  successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni

b)      Attività culturali di interesse sociale con finalità educative, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni.

c)      Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione delle attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

d)      Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione, di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

e)      Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

In questo contesto di ampio respiro l’Associazione intende in particolare fornire assistenza e sostegno a chi vive in condizioni di disagio esistenziale, attraverso la pratica di meditazione, la consapevolezza e il rispetto per sé e per gli altri.

Tali attività saranno rivolte in modo più specifico: a educare all’autoconoscenza e ad un equilibrio emotivo prevenendo l’insorgere di conflitti interiori o relazionali; ad una rimotivazione interiore in tutte le forme di sofferenza e di disagio esistenziale; ad operare in realtà più ampie e complesse, quali scuole, ospedali, comunità, carceri apportandovi il proprio specifico contributo; a promuovere, sostenere e aiutare iniziative rivolte a fattivi interventi in aree geografiche particolarmente minacciate o colpite da calamità naturali o socio-politiche.

L’Associazione intende alimentare l’incontro degli associati con le diverse esperienze religiose, coltivando il dialogo tra di esse, e in particolare a far conoscere e condividere i valori del Buddhismo di tutte le tradizioni, per mezzo di qualsiasi attività ritenuta utile alla conoscenza dei “Tre Gioielli” (Buddha – il Risveglio, Dharma – l’Insegnamento, Sangha – la Comunità) e dei Cinque Precetti (Non uccidere esseri viventi, Non rubare, Non assumere comportamenti sessuali scorretti, Non parlare scorrettamente, Non assumere sostanze intossicanti)  

Intende inoltre organizzare seminari, conferenze, corsi di meditazione, cerimonie, pubblicare testi e bollettini informativi.

Fare, nei diversi ambiti di intervento, tutto ciò che possa aiutare a sviluppare fiducia, pace, gioia compartecipe, compassione e benevolenza.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo .

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4 Gli associati concorrono al mantenimento della sede, nella sua gestione e nelle attività che vi si svolgono.

 

PATRIMONIO O FONDO COMUNE (Articoli 5 e 6)

Articolo 5 Il patrimonio o fondo comune è costituito:

a)     dalle quote sociali che saranno determinate dall’Assemblea dei Soci;

b)   da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici e privati, nonché di persone fisiche e da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;

c)      da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà sociale;

d)      da redditi patrimoniali e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

e)      da depositi bancari, titoli, partecipazioni ed altri.

Articolo 6 L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno il Consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo e il  bilancio preventivo per l’esercizio successivo. Il Consiglio direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’Art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o di annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

 

I SOCI (Articoli da 7 a 12)

Articolo 7 Possono essere Soci dell’Associazione tutti coloro che, fatta domanda e presa visione di questo Statuto, concordino con i suoi scopi e il suo contenuto. Il Consiglio direttivo può altresì indicare dei Soci onorari. La delibera di ammissione è comunicata al Socio e annotata nel libro soci. La delibera motivata di rigetto comunicata al richiedente può essere impugnata di fronte all’Assemblea che decide nella prima seduta utile.

Articolo 8 DIRITTI DELL’ASSOCIATO.

La qualifica di associato comporta la possibilità di frequentare i locali sociali e di partecipare alle attività e manifestazioni promosse dall’Associazione secondo quanto esposto all’Art. 3 del presente Statuto ed esaminare i libri sociali con preavviso di almeno sette giorni fatto al Presidente, eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi, essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate

Articolo 9 OBBLIGHI DELLASSOCIATO.

L’associato è tenuto al pagamento della quota sociale (escluso i Soci onorari), al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi dell’Associazione e al rispetto delle norme interne.

 

AMMISSIONE

Articolo 10 Gli associati vengono ammessi su domanda diretta al Consiglio direttivo ed accettata, previo parere del Consiglio direttivo stesso. L’iscrizione è valida fino alla fine dell’anno in corso indipendentemente dalla data di versamento della quota associativa.

Articolo 11 La qualità di associato cessa per decadenza, per perdita di uno dei requisiti per i quali è avvenuta l’ammissione, per esclusione decisa dal Consiglio direttivo, per accertati e gravi motivi di incompatibilità e morosità. A tale scopo il Consiglio direttivo procederà entro ogni anno sociale o quando ne ravvisi la necessità, alla revisione della lista dei Soci.

L’escluso può fare ricorso all’Assemblea con le modalità di cui all’art. 7.

Articolo 12 E’ istituita una lista dei Soci tenuta dai membri del Consiglio direttivo.

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

-      libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;

-      registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

-      libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;

-      libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

con le modalità previste nell’art.8

 

L’AMMINISTRAZIONE (Articoli da 13 a 17)

Articolo 13 ORGANI dell’Associazione

Sono organi dell’associazione:

-      l’Assemblea;

-      l’Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);

-      il Presidente;

Articolo 14 L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’Assemblea dei Soci, composto da cinque membri compreso il Presidente, per la durata di tre anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, decesso, o altro impedimento di uno dei suoi membri il Consiglio direttivo ha facoltà di procedere all’integrazione del Consiglio stesso attingendo dalla lista dei non eletti oppure indire nuove elezioni per il consigliere mancante. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 15 Il Presidente del Consiglio direttivo è nominato dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio direttivo nomina un Vicepresidente e un Segretario tra i propri membri. Il Presidente non decade dalla carica se sostenuto dalla metà più uno dei Consiglieri.

Articolo 16 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all’anno. Il Consiglio direttivo delibera sulle questioni riguardanti le attività dell’Associazione ed i modi di attuazione, predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea, esprime parere su ogni atto di carattere patrimoniale che ecceda l’ordinaria amministrazione, esprime parere circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei Soci. Valgono le cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui all’art. 2382 CC.

Articolo 17    RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio direttivo dura in carica tre anni, dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio. Al Presidente spetta all’ordinaria amministrazione e di ogni caso di urgenze e può compiere anche atti di straordinaria amministrazione dandone comunicazione al Consiglio direttivo per la ratifica.

 

L’ASSEMBLEA (Articoli da 18 a 22)

Articolo 18 L’Assemblea è costituita dagli associati. Viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Può essere inoltre convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio direttivo, per iniziativa del solo Presidente o su richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci. Dieci giorni prima dell’Assemblea deve essere comunicato l’ordine del giorno. L’Assemblea si tiene generalmente presso “LA PAGODA” salvo deroga. È regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione con almeno 10 Soci. Ogni associato ha diritto ad un voto ma può essere rappresentato da un altro socio che può avere al massimo tre deleghe.

Articolo 19  COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

-     nomina e revoca i componenti degli organi associativi;

-     approva il bilancio di esercizio;

-     delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’articolo 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.

L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

-     delibera sulle modificazioni dell’Atto costituto o dello Statuto;

-     delibera sullo scioglimento dell’Associazione;

-     delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

-     approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari

-     delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza.

Articolo 20 I membri del Consiglio direttivo non votano sull’eventuale azione di responsabilitàà nei loro confronti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi da persona nominata dall’Assemblea e, in caso di votazioni, di uno o più scrutatori.

Articolo 21 Spetta al Presidente la disciplina dell’Assemblea e il controllo del diritto di intervento degli associati. Delle riunioni assembleari verrà redatto, su apposito libro, verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Articolo 22 L’Assemblea è ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda da dieci Soci. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, tanto in prima che nelle successive convocazioni. Il quorum deliberativo dell’assemblea straordinaria è la metà più uno dei Soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 

Articolo 23 Possono essere istituite sedi secondarie o sezioni distaccate mediante delibera assembleare su proposta del Consiglio direttivo.

 

Articolo 24 L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Articolo 25 In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

 

Articolo 26 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117  (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

 

 

 

 

 

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